NUOVO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IN VIGORE 2024

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, redatto secondo quanto previsto dal co. 2 dell’art. 16 d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e sulla base delle linee guida pubblicate dalla FITA, si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all’attività della ASD/ SSD_Tiger Team taekwondo Fabriano__(di seguito solo ‘Società’) , indipendentemente dal ruolo svolto, al fine di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente Modello e il Codice di condotta, saranno aggiornati con cadenza almeno quadriennale secondo le disposizioni del CONI, in specie delle raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e della FITA, tenendo conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate.

Il presente Modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi, violenze e dalle condotte discriminatorie redatto dalla FITA e verrà pubblicato sulla homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Safeguarding Officer della Federazione insieme alla nomina del Responsabile, contro abusi, violenze e discriminazioni, della Società.

Art. 1 – Finalità

    1. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, discriminazione o violenza di genere per ragioni di etnia, religione, disabilità, convinzioni personali, età, orientamento sessuale sui Tesserati, specie se minori d’età.
    • Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
    • Il presente documento costituisce l’insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti i Tesserati sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
    1. la promozione dei diritti di cui al precedente comma;
    • la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
    • la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
    • l’individuazione e l’attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
    • la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di violenza, abuso, discriminazione e tutela dei segnalanti;
    • l’informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
    • la partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FITA nell’ambito delle politiche di Safeguarding adottate;
    • il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding della Società.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

a) i tesserati FITA, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico, presso la Società;

b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;

c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3 – Condotte rilevanti

    1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento ogni condotta ostativa al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 e nello specifico:
    1. l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
    • l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
    • la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
    • l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
    • l’omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”), il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
    • l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
    • l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
    • il bullismo o cyberbullismo (se condotto online): qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti volti a intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
    1.  i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
    •  l’abuso dei mezzi di correzione: la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale.

Art. 4 – Principi

    1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, rispetto, impegno, e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;

c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;

d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

e) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

f) programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;

g) confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

h) in caso di atleti minorenni, ottenere e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati;

i) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;

j) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;

k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 5 – Tutela dei minori

1. La Società, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

    1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Consiglio Direttivo della Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FITA.
    • Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
    1. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi né essere stato sottoposto a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

b. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

2.1. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell’ambito della Società (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione su sito internet o altri canali telematici, se nella disponibilità della Società, del nominativo e dei contatti).

2.2. Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

2.3. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.

    • La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata dal Consiglio Direttivo ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FITA. La Società provvede alla sostituzione con le modalità di cui ai precedenti commi.
    • Il Responsabile è tenuto a:
    1. vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni;
    • adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito della Società ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
    • recepire le indicazioni della FITA e del Safeguarding Officer Federale e fornire elementi utili per l’aggiornamento del Modello organizzativo e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche della Società;

Art. 7 – Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer Federale attraverso lo strumento (telematico, di posta certificata o altro) che sarà indicato e messo a disposizione dalla FITA e debitamente pubblicizzato dalla stessa e da ogni Società.

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società di appartenenza.

Art. 8 – Diffusione ed attuazione

1. La Società̀, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. 1) tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento e il codice di condotta, e ogni eventuale aggiornamento, deve essere pubblicato sul sito internet della Società o altro canale telematico, se nella sua disponibilità, affisso presso la sede della stessa e portato a conoscenza di tutti i tesserati e i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli organi preposti del CONI e dalla FITA.

2. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FITA, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.

3. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio direttivo della Società, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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